La necessità di avviare un confronto sul tema dei cosiddetti "ammortizzatori sociali", appare tanto più urgente quanto più pesanti sono le conseguenze della crisi economica.
Le continue riforme del mercato del lavoro sono state caratterizzate dalla costante introduzione di forme contrattuali atipiche, evitando di prevedere forme di garanzia sociale civili e adeguate ad un paese europeo.
La PdL che il gruppo di Rifondazione Comunista ha avanzato in Consiglio Regionale dall'eloquente titolo "Istituzione del diritto al reddito sociale e di misure a sostegno dei soggetti precari espulsi dal lavoro", ha lo scopo di avviare una riflessione su tale tema, quanto mai urgente vista la dinamica della recessione economica, a partire dalla nostra realtà territoriale che, al pari del resto d'Europa, risulta registrare picchi di disoccupazione che da anni non si registravano.
D'altro canto, il tanto decantato "federalismo", ci impone una modalità nuova affrontare i problemi.
La Pdl si articola su 7 articoli.
L'art. 1 enuclea le finalità ed i principi: si riconosce il reddito sociale allo scopo di favorire l'inclusione sociale per i lavoratori disoccupati o precariamente occupati e di introdurre uno strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità sociale: il diritto al reddito sociale inoltre risulta caratterizzarsi per l'insieme di prestazioni dirette ed indirette volte ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa.
L'art. 2 individua i soggetti destinatari di tale provvedimento: risultano essere beneficiari del reddito sociale garantito i disoccupati , i lavoratori precariamente occupati, i titolari di un rapporto di lavoro non a tempo pieno ed indeterminato che al momento della presentazione dell'istanza per l'accesso alle prestazioni abbiano percepito nell'anno precedente la presentazione dell'istanza un reddito imponibile non superiore a 7.500 euro, così come le lavoratrici e i lavoratori che, pur essendo titolari di rapporti di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, subiscono, per effetto dell'astensione dal lavoro durante il periodo di congedo di maternità o di paternità, una riduzione percentuale della propria retribuzione tale da determinare la percezione di un reddito individuale annuo non superiore ad euro 7.500,00.
L'art. 3 indica la tipologia di prestazioni: la Regione eroga ai destinatari una prestazione mensile tale da determinare, in ogni caso, il conseguimento di un reddito individuale netto annuo pari ad euro 7.500,00, rivalutato annualmente sulla base degli indici del costo della vita per le famiglie degli operai e degli impiegati rilevati dall'Istituto Nazionale di Statistica (Istat ), e calcolato tenendo conto del reddito percepito dal richiedete e sulla base dei criteri determinati con un regolamento creato ad hoc.
L'art.4 individua le agevolazioni riguardanti i servizi pubblici, i canoni di locazione ed i servizi culturali: la Regione promuove e stipula convenzioni con i comuni e con gli enti da questi partecipati o controllati o con questi convenzionati, nonché con gli enti gestori del trasporto pubblico urbano ed extraurbano, per garantire la riduzione del 50% delle tariffe di tutti i servizi pubblici a domanda individuale, nonché dei servizi di trasporto pubblico, a favore dei destinatari, ed in collaborazione con gli enti locali, promuove e stipula convenzioni con gli enti gestori di teatri, cinema, musei, librerie, sale da concerto, in modo tale da garantire ai soggetti di cui all'art. 2 la riduzione del 30% dei costi per la fruizione di attività e beni culturali, e la gratuità dei libri di testo scolastici, oltre ad erogare contributi per ridurre l'incidenza del costo della locazione sul reddito percepito.
L'art. 5 regola l'accesso ai contributi: per accedere alle prestazioni i soggetti interessati presenteranno annualmente istanza alla Regione per il tramite del Comune di residenza.
L'art.6 istituisce il Regolamento regionale con il quale saranno stabilite le disposizioni attuative della legge ed in particolare:
a) determina la misura delle prestazioni dirette previste dall'art. 3, calcolate secondo il criterio di proporzionalità ed in relazione ad apposite fasce di reddito;
c) definisce le modalità di gestione del fondo regionale di cui all'art.7;
d) individua la struttura regionale competente a ricevere le richieste di accesso ai benefici previsti dalla presente legge, con compiti di coordinamento degli enti locali eventualmente coinvolti.
Infine l'art.7 si occupa del finanziamento: questo deriverà da un apposito capitolo di bilancio finanziato attraverso le risorse stanziate dalle finanziarie annualmente approvate.
In sostanza è l'avvio di un percorso, sicuramente aperto e perfettibile, ma necessario per dare una risposta alla crescente domanda sociale.
Gruppo consiliare Prc-Se Marche
13/03/2009
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